Art. 9

Deroghe facoltative

In vigore dal 16 set 2009
Deroghe facoltative 1.   Gli Stati membri possono derogare o autorizzare le loro autorità competenti a derogare all’applicazione di tutte o parte delle procedure e delle condizioni fissate dagli della presente direttiva, fatti salvi gli della direttiva 2007/64/CE, e autorizzare le persone giuridiche a essere iscritte nel registro degli istituti di moneta elettronica, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) le attività commerciali complessive generano una moneta elettronica media in circolazione non superiore ad un limite stabilito dallo Stato membro che, in ogni caso, non supera i 5 000 000 EUR; e b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o dell’esercizio dell’attività è stata condannata per reati connessi al riciclaggio dei proventi di attività criminose o al finanziamento del terrorismo o per qualunque altro reato finanziario. Qualora un istituto di moneta elettronica svolga una delle attività di cui all’, paragrafo 1, lettera a), che non sono legate all’emissione di moneta elettronica ovvero una delle attività di cui all’, paragrafo 1, lettere da b) a e), e l’importo della moneta elettronica in circolazione non sia previamente noto, le autorità competenti consentono a tale istituto di moneta elettronica di applicare il primo comma, lettera a), in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per l’emissione di moneta elettronica, purché tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici secondo modalità giudicate adeguate dalle autorità competenti. Qualora un istituto di moneta elettronica non abbia concluso un periodo di attività sufficiente, detto requisito è valutato sulla base della stima di moneta elettronica in circolazione indicata nel suo piano aziendale nel rispetto di eventuali adeguamenti del piano richiesti dalle autorità competenti. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la concessione di deroghe facoltative ai sensi del presente articolo sia subordinata al requisito supplementare di un importo massimo di memorizzazione nello strumento di pagamento o di un conto di pagamento del consumatore dove è memorizzata la moneta elettronica. Una persona giuridica registrata conformemente al presente paragrafo può fornire servizi di pagamento che non sono legati alla moneta elettronica emessa ai sensi del presente articolo unicamente qualora le condizioni di cui all’articolo 26 della direttiva 2007/64/CE siano soddisfatte. 2.   Una persona giuridica registrata conformemente al paragrafo 1 deve avere la propria sede sociale nello Stato membro in cui esercita effettivamente la propria attività. 3.   Una persona giuridica registrata conformemente al paragrafo 1 è trattata quale istituto di moneta elettronica. Tuttavia, ad essa non si applicano l’, paragrafo 9, e l’articolo 25 della direttiva 2007/64/CE. 4.   Gli Stati membri possono disporre che una persona giuridica registrata conformemente al paragrafo 1 possa esercitare soltanto alcune attività di cui all’, paragrafo 1. 5.   La persona giuridica di cui al paragrafo 1: a) informa le autorità competenti di ogni cambiamento della propria situazione che possa incidere sulle condizioni enunciate al paragrafo 1; e b) almeno una volta all’anno, alla data specificata dalle autorità competenti, riferisce in merito alla moneta elettronica media in circolazione. 6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora le condizioni enunciate ai paragrafi 1, 2 e 4 non siano più soddisfatte, la persona giuridica interessata presenti domanda di autorizzazione entro trenta giorni civili conformemente all’. Alle persone che non abbiano presentato domanda di autorizzazione entro il predetto termine è fatto divieto di emettere moneta elettronica conformemente all’. 7.   Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti godano di sufficienti poteri per verificare il rispetto continuativo dei requisiti di cui al presente articolo. 8.   Il presente articolo non si applica in relazione alle disposizioni della direttiva 2005/60/CE o alle norme nazionali antiriciclaggio. 9.   Se uno Stato membro si avvale della deroga di cui al paragrafo 1, esso lo notifica alla Commissione entro il 30 aprile 2011. Lo Stato membro comunica immediatamente alla Commissione qualsiasi cambiamento successivo. Lo Stato membro informa inoltre la Commissione del numero di persone giuridiche interessate e, su base annua, dell’importo complessivo della moneta elettronica in circolazione emessa al 31 dicembre di ogni anno civile di cui al paragrafo 1.
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