Art. 14

Misure di attuazione

In vigore dal 16 set 2009
Misure di attuazione 1.   La Commissione può adottare misure necessarie ad adeguare le disposizioni della presente direttiva al fine di tener conto dell’inflazione o dell’evoluzione tecnologica e di mercato. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2. 2.   La Commissione adotta misure volte a garantire l’applicazione coerente delle esenzioni di cui all’, paragrafi 4 e 5. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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Misure di attuazione (Art. 14 Direttiva (UE) 2009/110) — Testo vigente | Portale Normativo