Art. 15

Veicoli spediti da uno Stato membro in un altro

In vigore dal 16 set 2009
Veicoli spediti da uno Stato membro in un altro 1.   In deroga all’, lettera d), secondo trattino, della direttiva 88/357/CEE, quando un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, si considera Stato membro nel quale è situato il rischio lo Stato membro di destinazione, a decorrere dall’accettazione della consegna da parte dell’acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione. 2.   Nel caso in cui il veicolo risulti coinvolto in un sinistro durante il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sia privo di assicurazione, l’organismo di cui all’, paragrafo 1, nello Stato membro di destinazione è responsabile dell’indennizzo previsto all’.
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