Art. 9
Importi minimi
In vigore dal 16 set 2009
Importi minimi
1. Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che l’assicurazione di cui all’ sia obbligatoria almeno per gli importi seguenti:
a)
nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a 1 000 000 EUR per vittima o a 5 000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b)
nel caso di danni alle cose, 1 000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.
Ove opportuno, gli Stati membri possono stabilire un periodo transitorio che arriva al massimo fino all’11 giugno 2012 entro il quale adeguare i propri importi minimi di copertura agli importi di cui al primo comma.
Gli Stati membri che stabiliscono il suddetto periodo transitorio ne informano la Commissione e indicano la durata del periodo transitorio.
Tuttavia, al massimo entro l’11 dicembre 2009, gli Stati membri aumentano gli importi di garanzia ad almeno la metà dei livelli previsti al primo comma.
2. Ogni cinque anni dall’11 giugno 2005 oppure dal termine dell’eventuale periodo transitorio di cui al paragrafo 1, secondo comma, gli importi previsti in tale paragrafo sono oggetto di revisione, in linea con l’indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95.
Gli importi sono adeguati automaticamente. Essi sono aumentati della variazione percentuale indicata dall’IPCE per il periodo pertinente, vale a dire il quinquennio immediatamente precedente la revisione di cui al primo comma e sono arrotondati al multiplo di 10 000 EUR direttamente superiore.
La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio gli importi adeguati e provvede alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
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