Art. 3
Obbligo d’assicurazione dei veicoli
In vigore dal 16 set 2009
Obbligo d’assicurazione dei veicoli
Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.
I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito delle misure di cui al primo comma.
Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate affinché il contratto d’assicurazione copra anche:
a)
i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo la legislazione in vigore in questi Stati,
b)
i danni di cui possono essere vittime i cittadini degli Stati membri nel percorso che collega direttamente due territori in cui si applica il trattato allorché non esista alcun ufficio nazionale di assicurazione per il territorio percorso; in tal caso, i danni sono indennizzati nei limiti previsti dalla legislazione nazionale sull’assicurazione obbligatoria vigente nello Stato membro nel cui territorio il veicolo staziona abitualmente.
L’assicurazione di cui al primo comma copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:103:oj#art-3