Art. 5

Deroga all’obbligo d’assicurazione dei veicoli

In vigore dal 16 set 2009
Deroga all’obbligo d’assicurazione dei veicoli 1.   Ogni Stato membro può derogare alle disposizioni dell’ per quanto concerne talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, il cui elenco è determinato da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione. In tal caso, lo Stato membro che prevede la deroga adotta le misure idonee al fine di assicurare l’indennizzo dei danni causati nel proprio territorio e nel territorio degli altri Stati membri da veicoli appartenenti alle suddette persone. Esso designa in particolare l’autorità o l’organismo nel paese in cui si è verificato il sinistro incaricato di indennizzare le persone lese, alle condizioni previste dalla legislazione di tale Stato, nel caso in cui non sia applicabile l’, lettera a). Esso notifica alla Commissione l’elenco delle persone dispensate dall’assicurazione obbligatoria nonché le autorità o gli organismi responsabili dell’indennizzo. La Commissione pubblica l’elenco. 2.   Ogni Stato membro può derogare alle disposizioni dell’ per quanto riguarda determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale, il cui elenco è stabilito da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione. In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché ai veicoli di cui al primo comma sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione di cui all’. Il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato l’incidente può allora presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente. A partire dall’11 giugno 2010, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all’attuazione e all’applicazione pratica del presente paragrafo. Dopo aver esaminato tali relazioni, la Commissione presenta, se del caso, proposte relative alla sostituzione o all’abrogazione di detta deroga.
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