Art. 1

Definizioni

In vigore dal 16 set 2009
Definizioni Ai sensi della presente direttiva, si intende per: 1) «veicolo» qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati; 2) «persona lesa» ogni persona avente diritto al risarcimento del danno causato da veicoli; 3) «ufficio nazionale d’assicurazione» organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l’autorizzazione a esercitare il ramo «responsabilità civile autoveicoli»; 4) «territorio in cui il veicolo staziona abitualmente»: a) il territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, sia che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea; o b) qualora non sia prevista l’immatricolazione per un tipo di veicolo, ma questo rechi una targa assicurativa o un segno distintivo analogo alla targa d’immatricolazione, il territorio dello Stato in cui tale targa o segno sono stati rilasciati; o c) qualora non siano previsti immatricolazione, targa assicurativa o segno distintivo per taluni tipi di veicoli, il territorio dello Stato di domicilio del detentore; o d) qualora il veicolo sia privo di targa di immatricolazione o rechi una targa che non corrisponde o non corrisponde più allo stesso veicolo e sia rimasto coinvolto in un incidente, il territorio dello Stato in cui si è verificato l’incidente, ai fini della liquidazione del sinistro, come previsto dall’, lettera a), o dall’; 5) «carta verde» certificato internazionale d’assicurazione rilasciato da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; 6) «impresa di assicurazione» un’impresa che abbia ricevuto l’autorizzazione amministrativa conformemente all’ o all’, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE; 7) «stabilimento» la sede sociale, l’agenzia o la succursale di un’impresa di assicurazione, quale definita nell’, lettera c), della seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi (14).
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