Art. 11
Controversie
In vigore dal 16 set 2009
Controversie
In caso di controversia tra l’organismo di cui all’, paragrafo 1, e l’assicuratore della responsabilità civile su chi debba indennizzare la vittima, gli Stati membri prendono le misure adeguate affinché sia designata la parte tenuta a pagare senza indugio l’indennizzo in un primo tempo.
Qualora si decida alla fine che obbligata, in tutto o in parte, al pagamento dell’indennizzo è l’altra parte, quest’ultima rimborsa di conseguenza la parte che ha effettuato il pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:103:oj#art-11