Art. 13
Clausole d’esclusione
In vigore dal 16 set 2009
Clausole d’esclusione
1. Ciascuno Stato membro prende tutte le misure appropriate affinché ai fini dell’applicazione dell’ sia reputata senza effetto, per quanto riguarda il ricorso dei terzi vittime di un sinistro, qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conformemente all’ che escluda dall’assicurazione l’utilizzo o la guida di autoveicoli da parte:
a)
di persone non aventi l’autorizzazione esplicita o implicita;
b)
di persone non titolari di una patente di guida che consenta loro di guidare l’autoveicolo in questione;
c)
di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione.
Tuttavia, la clausola di cui al primo comma, lettera a), può essere opposta alle persone che di loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno se l’assicuratore può provare che esse erano a conoscenza del fatto che il veicolo era rubato.
Gli Stati membri hanno la facoltà, per i sinistri avvenuti nel loro territorio, di non applicare la disposizione del primo comma se e nella misura in cui la vittima può ottenere il risarcimento del danno da un istituto di sicurezza sociale.
2. Nel caso di veicoli rubati o ottenuti con la violenza, gli Stati membri possono prevedere che l’organismo di cui all’, paragrafo 1, intervenga in luogo e vece dell’assicuratore, alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Qualora il veicolo stazioni abitualmente in un altro Stato membro, detto organismo non avrà la possibilità di agire contro alcun organismo in detto Stato membro.
Gli Stati membri che, per il caso di veicoli rubati od ottenuti con la violenza, prevedono l’intervento dell’organismo di cui all’, paragrafo 1, possono fissare per i danni alle cose una franchigia non superiore a 250 EUR, opponibile alla vittima.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l’azione di tale passeggero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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