Art. 14
Unico premio
In vigore dal 16 set 2009
Unico premio
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli:
a)
coprano, sulla base di un unico premio e per tutta la durata del contratto, l’intero territorio della Comunità, incluso l’eventuale stazionamento del veicolo in un altro Stato membro durante il periodo di validità del contratto, e
b)
garantiscano, in base al medesimo unico premio, in ciascuno Stato membro la copertura richiesta dalla sua legislazione o la copertura richiesta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, quando quest’ultima è superiore.
Storico versioni
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