Art. 14

Unico premio

In vigore dal 16 set 2009
Unico premio Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli: a) coprano, sulla base di un unico premio e per tutta la durata del contratto, l’intero territorio della Comunità, incluso l’eventuale stazionamento del veicolo in un altro Stato membro durante il periodo di validità del contratto, e b) garantiscano, in base al medesimo unico premio, in ciascuno Stato membro la copertura richiesta dalla sua legislazione o la copertura richiesta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, quando quest’ultima è superiore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:103:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo