Art. 16
Attestazione dello stato di rischio della garanzia
In vigore dal 16 set 2009
Attestazione dello stato di rischio della garanzia
Gli Stati membri provvedono affinché il contraente possa esigere in qualunque momento un’attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile concernente il veicolo o i veicoli coperti da tale contratto almeno durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale, oppure dell’assenza di sinistri.
L’impresa assicurativa, o un organismo eventualmente designato da uno Stato membro al fine di fornire l’assicurazione obbligatoria ovvero la suddetta attestazione, rilascia l’attestazione al contraente entro quindici giorni dalla richiesta.
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