Art. 11 · Controversie

Art. 11

Controversie

In vigore dal 16 set 2009
Controversie In caso di controversia tra l’organismo di cui all’, paragrafo 1, e l’assicuratore della responsabilità civile su chi debba indennizzare la vittima, gli Stati membri prendono le misure adeguate affinché sia designata la parte tenuta a pagare senza indugio l’indennizzo in un primo tempo. Qualora si decida alla fine che obbligata, in tutto o in parte, al pagamento dell’indennizzo è l’altra parte, quest’ultima rimborsa di conseguenza la parte che ha effettuato il pagamento.
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