Art. 39

Situazione personale del candidato o dell’offerente

In vigore dal 13 lug 2009
Situazione personale del candidato o dell’offerente 1.   È escluso dalla partecipazione a un appalto il candidato o l’offerente condannato, con sentenza definitiva, di cui l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore è a conoscenza, per una o più delle ragioni elencate qui di seguito: a) partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’, paragrafo 1, dell’azione comune 98/733/GAI (20); b) corruzione, quale definita all’ dell’atto del 26 maggio 1997 (21) ed all’, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI (22); c) frode ai sensi dell’ della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (23); d) reato terroristico o reato connesso alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all’ ed all’ della decisione quadro 2002/475/GAI (24) ovvero istigazione, concorso, tentativo a commettere un reato quali definiti all’ di detta decisione quadro; e) riciclaggio di proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo, quali definiti all’ della direttiva 2005/60/CE (25). Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo. Essi possono prevedere una deroga all’obbligo di cui al primo comma per esigenze imperative di interesse generale. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori chiedono, se del caso, ai candidati o agli offerenti di fornire i documenti di cui al paragrafo 3 e, qualora abbiano dubbi sulla situazione personale di tali candidati/offerenti, possono rivolgersi alle autorità competenti per ottenere le informazioni relative alla situazione personale dei candidati o offerenti che reputino necessarie. Se le informazioni riguardano un candidato o un offerente stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore, quest’ultima può richiedere la cooperazione delle autorità competenti. In funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell’offerente. 2.   Può essere escluso dalla partecipazione all’appalto ogni operatore economico: a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali; b) a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali; c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di legge dello Stato, per un reato che incida sulla sua moralità professionale, quale ad esempio la violazioni delle vigenti disposizioni di legge sull’esportazione di attrezzature di difesa e/o di sicurezza; d) che, nell’esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore, quale ad esempio la violazione degli obblighi in materia di sicurezza dell’informazione o di sicurezza dell’approvvigionamento in occasione di un appalto precedente; e) che, previo accertamento con qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti di dati protette, sia risultato privo dell’affidabilità necessaria per escludere rischi per la sicurezza dello Stato membro; f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore; g) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore; h) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione, o che non abbia fornito dette informazioni. Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo. 3.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori accettano come prova sufficiente che attesta che l’operatore economico non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c), f) o g), quanto segue: a) per i casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d’origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti; b) per i casi di cui al paragrafo 2, lettere f) e g), un certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro in questione. Qualora non siano rilasciati dal paese in questione o non menzionino tutti i casi previsti al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) o c), i documenti o i certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato del paese d’origine o di provenienza. 4.   Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati e dichiarazioni di cui al paragrafo 3 e ne informano la Commissione. La comunicazione non pregiudica la normativa applicabile in materia di protezione dei dati.
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