Art. 41

Capacità economica e finanziaria

In vigore dal 13 lug 2009
Capacità economica e finanziaria 1.   In linea di massima, la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze: a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese in cui l’operatore economico è stabilito; c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in funzione della data di costituzione o dell’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. 2.   Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, far affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno a tal fine di questi soggetti. 3.   Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’ può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. 4.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori precisano, nel bando di gara, le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate. 5.   L’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore.
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