Art. 13

Monitoraggio

In vigore dal 23 apr 2009
Monitoraggio 1.   Gli Stati membri si accertano che il gestore proceda al monitoraggio degli impianti di iniezione, del complesso di stoccaggio (compreso, ove possibile, il pennacchio di CO2) ed eventualmente dell’ambiente circostante al fine di: a) paragonare il comportamento effettivo di CO2 e dell’acqua di formazione nel sito di stoccaggio con il comportamento ricavato dai modelli; b) rilevare irregolarità importanti; c) rilevare migrazioni di CO2; d) rilevare fuoriuscite di CO2; e) rilevare effetti negativi significativi sull’ambiente circostante, in particolare sull’acqua potabile, sulla popolazione umana o sugli utilizzatori della biosfera circostante; f) valutare l’efficacia degli eventuali provvedimenti correttivi adottati a norma dell’; g) aggiornare la valutazione della sicurezza e dell’integrità del complesso di stoccaggio nel breve e nel lungo termine, compresa la valutazione intesa a determinare se il CO2 stoccato sarà completamente confinato in via permanente. 2.   L’attività di monitoraggio è definita in un piano di monitoraggio predisposto dal gestore secondo i criteri stabiliti nell’allegato II, che comprende indicazioni precise sul monitoraggio conformemente agli orientamenti stabiliti a norma dell’ e dell’, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE ed è trasmesso all’autorità competente ai sensi dell’, punto 6, e dell’, punto 5, della presente direttiva e da questa approvato a norma dell’, paragrafo 5, della presente direttiva. Il piano è aggiornato secondo i criteri stabiliti all’allegato II e comunque ogni cinque anni al fine di tener conto delle modifiche del rischio di fuoriuscita valutato, delle modifiche dei rischi valutati per l’ambiente e la salute umana, delle nuove conoscenze scientifiche e dei miglioramenti delle migliori tecnologie disponibili. I piani aggiornati sono ritrasmessi all’autorità competente per approvazione.
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