Art. 11
Modifica, riesame, aggiornamento e revoca dell’autorizzazione allo stoccaggio
In vigore dal 23 apr 2009
Modifica, riesame, aggiornamento e revoca dell’autorizzazione allo stoccaggio
1. Il gestore comunica all’autorità competente le eventuali modifiche previste nella gestione del sito di stoccaggio, comprese quelle riguardanti il gestore. Ove opportuno, l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione allo stoccaggio o le relative condizioni.
2. Gli Stati membri provvedono affinché non siano messe in atto modifiche sostanziali senza il rilascio di un’autorizzazione nuova o aggiornata allo stoccaggio a norma della presente direttiva. In tali casi si applica l’allegato II, punto 13, primo trattino, della direttiva 85/337/CEE.
3. L’autorità competente riesamina ed eventualmente aggiorna o, al limite, revoca l’autorizzazione allo stoccaggio:
a)
se riceve comunicazione o è messa a conoscenza di qualsiasi fuoriuscita o irregolarità importante ai sensi dell’, paragrafo 1;
b)
se le comunicazioni di cui all’ o le ispezioni ambientali effettuate a norma dell’ mettono in evidenza il mancato rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni o rischi di fuoriuscite o di irregolarità importanti;
c)
se è conoscenza di altre inadempienze del gestore rispetto alle condizioni dell’autorizzazione;
d)
qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici; ovvero
e)
fatte salve le lettere da a) a d), cinque anni dopo il rilascio dell’autorizzazione e in seguito ogni dieci anni.
4. Dopo la revoca di un’autorizzazione ai sensi del paragrafo 3, l’autorità competente rilascia una nuova autorizzazione allo stoccaggio oppure chiude il sito di stoccaggio a norma dell’, paragrafo 1, lettera c). Finché non viene rilasciata una nuova autorizzazione, l’autorità competente assume temporaneamente tutti gli obblighi giuridici concernenti i criteri di ammissione, qualora l’autorità competente decida di proseguire le iniezioni di CO2, il monitoraggio e i provvedimenti correttivi conformemente alle prescrizioni della presente direttiva, la restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma della direttiva 2003/87/CE e le azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1, della direttiva 2004/35/CE. L’autorità competente recupera dal precedente gestore i costi eventualmente sostenuti, anche attingendo alla garanzia finanziaria di cui all’. In caso di chiusura del sito di stoccaggio a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), si applica l’, paragrafo 4.
Storico versioni
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