Art. 16
Interventi in caso di fuoriuscite o irregolarità importanti
In vigore dal 23 apr 2009
Interventi in caso di fuoriuscite o irregolarità importanti
1. Gli Stati membri si adoperano affinché, in caso di fuoriuscite o di irregolarità importanti, il gestore ne informi immediatamente l’autorità competente e adotti i provvedimenti correttivi necessari, compresi provvedimenti relativi alla tutela della salute umana. In caso di fuoriuscite e di irregolarità importanti che comportino il rischio di fuoriuscite, il gestore informa anche l’autorità competente ai sensi della direttiva 2003/87/CE.
2. I provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 1 sono adottati quanto meno in base ad un piano apposito trasmesso all’autorità competente ai sensi dell’, punto 7, e da questa approvato a norma dell’, punto 6.
3. L’autorità competente può esigere in qualsiasi momento che il gestore adotti i provvedimenti correttivi necessari nonché provvedimenti relativi alla tutela della salute umana. Tali provvedimenti possono essere supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano sui provvedimenti correttivi. L’autorità competente può altresì, in qualsiasi momento, adottare direttamente provvedimenti correttivi.
4. Se il gestore non adotta i provvedimenti correttivi necessari, l’autorità competente adotta direttamente tali provvedimenti.
5. L’autorità competente recupera dal gestore i costi sostenuti in relazione ai provvedimenti di cui ai paragrafi 3 e 4, anche attingendo alla garanzia finanziaria a norma dell’.
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