Art. 14
Relazione da parte del gestore
In vigore dal 23 apr 2009
Relazione da parte del gestore
Secondo la periodicità fissata dall’autorità competente, e almeno una volta all’anno, il gestore presenta all’autorità competente:
1)
tutti i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell’ nel periodo di riferimento, comprese informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata;
2)
i quantitativi e le proprietà dei flussi di CO2, con indicazione della relativa composizione, conferiti e iniettati durante il periodo di riferimento, che sono stati registrati a norma dell’, paragrafo 3, lettera b);
3)
prova della costituzione e del mantenimento della garanzia finanziaria di cui all’ e all’, punto 9;
4)
ogni altra informazione che l’autorità competente ritenga utile per valutare il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione allo stoccaggio e ampliare le conoscenze sul comportamento di CO2 nel sito di stoccaggio.
Storico versioni
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