Art. 14 · Relazione da parte del gestore

Art. 14

Relazione da parte del gestore

In vigore dal 23 apr 2009
Relazione da parte del gestore Secondo la periodicità fissata dall’autorità competente, e almeno una volta all’anno, il gestore presenta all’autorità competente: 1) tutti i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell’ nel periodo di riferimento, comprese informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata; 2) i quantitativi e le proprietà dei flussi di CO2, con indicazione della relativa composizione, conferiti e iniettati durante il periodo di riferimento, che sono stati registrati a norma dell’, paragrafo 3, lettera b); 3) prova della costituzione e del mantenimento della garanzia finanziaria di cui all’ e all’, punto 9; 4) ogni altra informazione che l’autorità competente ritenga utile per valutare il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione allo stoccaggio e ampliare le conoscenze sul comportamento di CO2 nel sito di stoccaggio.
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