Art. 23

Autorità competente

In vigore dal 23 apr 2009
Autorità competente Gli Stati membri istituiscono o designano l’autorità o le autorità competenti incaricate dell’esecuzione dei compiti definiti dalla presente direttiva. Qualora sia designata più di un’autorità competente, gli Stati membri stabiliscono modalità di coordinamento delle attività svolte da tali autorità a norma della presente direttiva.
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