Art. 25

Registri

In vigore dal 23 apr 2009
Registri 1.   L’autorità competente istituisce e conserva: a) un registro delle autorizzazioni allo stoccaggio rilasciate; e b) un registro permanente di tutti i siti di stoccaggio chiusi e dei complessi di stoccaggio circostanti, comprendente anche mappe e sezioni della loro estensione territoriale e le informazioni disponibili utili per valutare se il CO2 stoccato sarà confinato completamente e in via permanente. 2.   Le autorità nazionali competenti tengono conto dei registri di cui al paragrafo 1 nell’ambito delle procedure di pianificazione pertinenti e per l’autorizzazione di attività che potrebbero avere o subire ripercussioni dallo stoccaggio geologico di CO2 nei siti di stoccaggio registrati.
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