Art. 26

Informazione del pubblico

In vigore dal 23 apr 2009
Informazione del pubblico Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO2 conformemente alla normativa comunitaria applicabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:31:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo