Art. 9

In vigore dal 14 gen 2009
1.   Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa è munito di un’etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30 % del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali. 2.   Due o più prodotti tessili che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa possono essere muniti di una sola etichetta. 3.   Fermo restando l’: a) la composizione in fibre dei seguenti articoli di corsetteria è data indicando la composizione dell’intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate: i) per i reggiseni: tessuto esterno e interno delle coppe e della parte posteriore; ii) per le guaine: parti anteriori, posteriori e laterali; iii) per le guaine intere (modellatori): tessuto esterno ed interno delle coppe, parti anteriori, posteriori e laterali. La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al primo comma è data indicando la composizione globale del prodotto, oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti di detti articoli; l’etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10 % del peso totale del prodotto. L’etichettatura separata delle varie parti di detti articoli di corsetteria è data in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull’etichetta; b) per i prodotti tessili sottoposti a procedimento di corrosione, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposto a procedimento di corrosione, parti che devono essere designate singolarmente; c) per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo, parti che devono essere designate singolarmente; se le parti ricamate sono inferiori al 10 % della superficie del prodotto, è sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo; d) la composizione dei fili costituiti da un’anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, presentati ai consumatori in quanto tali, è data per l’insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell’anima e del rivestimento, parti che devono essere designate singolarmente; e) per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione in fibre è data per l’insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo e uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti, che devono essere designate singolarmente; f) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione può essere data per il solo strato di usura, che deve essere designato singolarmente.
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