Art. 7
In vigore dal 14 gen 2009
Fatte salve le tolleranze di cui all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 5, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui agli le fibre visibili e isolabili destinate a produrre un effetto meramente decorativo, purché non superino il 7 % del peso del prodotto finito. Lo stesso vale per le fibre (per esempio metalliche) incorporate per ottenere un effetto antistatico che non superino il 2 % del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all’, paragrafo 3, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma separatamente sul peso della trama e quello dell’ordito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:121:oj#art-7