Art. 5
In vigore dal 14 gen 2009
1. Un prodotto di lana può essere qualificato con uno dei nomi di cui all’allegato II, a condizione che sia composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non abbia subito operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamento o impiego che l’abbia danneggiata.
2. In deroga al paragrafo 1, le denominazioni indicate all’allegato II possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando:
a)
la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche di cui al paragrafo 1;
b)
la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è inferiore al 25 %;
c)
in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un’altra fibra.
Nel caso previsto dal presente paragrafo, l’indicazione della composizione percentuale completa è obbligatoria.
3. La tolleranza giustificata da motivi tecnici inerenti alla fabbricazione è limitata allo 0,3 % di impurità fibrose per i prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, anche se ottenuti mediante il ciclo cardato.
Storico versioni
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