Art. 8

In vigore dal 14 gen 2009
1.   I prodotti tessili ai sensi della presente direttiva sono etichettati o contrassegnati all’atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale. L’etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d’accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando sono consegnati in esecuzione di un’ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico o, negli Stati membri in cui tale nozione è sconosciuta, di un ente equivalente. 2.   La denominazione, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli da 3 a 6 e agli allegati I e II sono chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l’impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita. È però ammesso il ricorso a un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figuri anche il significato delle abbreviazioni. 3.   All’atto dell’offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli da 3 a 6 e agli allegati I e II sono indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente direttiva sono separate. Tale disposizione non si applica ai marchi di fabbrica o ragioni sociali che possono accompagnare immediatamente le indicazioni previste dalla presente direttiva. Tuttavia, se all’atto dell’offerta in vendita o della vendita ai consumatori prevista al primo comma è indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l’impiego di una denominazione prevista all’allegato I o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio o la ragione sociale devono essere immediatamente accompagnati, in caratteri chiari, leggibili e uniformi, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti agli articoli da 3 a 6 e agli allegati I e II. 4.   Gli Stati membri possono esigere che nel loro territorio, all’atto dell’offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni previsti dal presente articolo siano redatti anche nelle rispettive lingue nazionali. Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, gli Stati membri possono esercitare la facoltà di cui al primo comma unicamente per quanto riguarda l’etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all’allegato IV, punto 18, le singole unità possono essere etichettate in qualsiasi lingua della Comunità. 5.   Gli Stati membri non possono vietare l’impiego di qualificativi o di menzioni, relativi a caratteristiche dei prodotti, diversi da quelli indicati agli , se essi sono conformi ai propri usi leali di commercio.
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