Art. 12

In vigore dal 14 gen 2009
Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 1, e delle altre disposizioni della presente direttiva in materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre di cui agli vengono determinate senza tener conto degli elementi seguenti: a) per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e, alle condizioni previste all’, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche; b) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli elementi che non costituiscano lo strato di usura; c) per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura; d) per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa; e) per gli altri prodotti tessili: supporti, rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano la trama e/o l’ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell’, paragrafo 1, le fodere. Ai sensi della presente lettera: i) non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini; ii) si intendono per «rinforzi i fili o i tessuti aggiunti» a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidità e spessore; f) le materie grasse, i leganti, le cariche, gli appretti, i prodotti di impregnazione, i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché altri prodotti per il trattamento dei tessili. In mancanza di disposizioni comunitarie, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare che questi elementi siano presenti in quantità tale da indurre in errore il consumatore.
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