Art. 1

In vigore dal 14 gen 2009
1.   I prodotti tessili possono essere immessi sul mercato interno della Comunità, prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione, soltanto se sono conformi alla presente direttiva. 2.   La presente direttiva non si applica ai prodotti tessili: a) destinati a essere esportati verso paesi terzi; b) introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri; c) importati dai paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo; d) dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.
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