Art. 18

Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi

In vigore dal 19 nov 2008
Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti pericolosi non siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere la miscelazione a condizione che: a) l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione a norma dell’; b) le disposizioni dell’ siano ottemperate e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto; e c) l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili. 3.   Fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed economica, qualora i rifiuti pericolosi siano stati miscelati senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, si procede alla separazione, ove possibile e necessario, per ottemperare all’.
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