Art. 18
Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi
In vigore dal 19 nov 2008
Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti pericolosi non siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere la miscelazione a condizione che:
a)
l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione a norma dell’;
b)
le disposizioni dell’ siano ottemperate e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto; e
c)
l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.
3. Fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed economica, qualora i rifiuti pericolosi siano stati miscelati senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, si procede alla separazione, ove possibile e necessario, per ottemperare all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:98:oj#art-18