Art. 19

Etichettatura dei rifiuti pericolosi

In vigore dal 19 nov 2008
Etichettatura dei rifiuti pericolosi 1.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti pericolosi siano imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore. 2.   In caso di trasferimento all’interno di uno Stato membro, i rifiuti pericolosi sono corredati di un documento di identificazione, eventualmente in formato elettronico, che riporta i dati appropriati specificati all’allegato IB del regolamento (CE) n. 1013/2006.
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