Art. 19 · Etichettatura dei rifiuti pericolosi

Art. 19

Etichettatura dei rifiuti pericolosi

In vigore dal 19 nov 2008
Etichettatura dei rifiuti pericolosi 1.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti pericolosi siano imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore. 2.   In caso di trasferimento all’interno di uno Stato membro, i rifiuti pericolosi sono corredati di un documento di identificazione, eventualmente in formato elettronico, che riporta i dati appropriati specificati all’allegato IB del regolamento (CE) n. 1013/2006.
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