Art. 20

Rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici

In vigore dal 19 nov 2008
Rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici Gli non si applicano ai rifiuti non differenziati prodotti da nuclei domestici. Gli non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un’impresa che abbiano ottenuto l’autorizzazione o siano registrati in conformità degli o 26.
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