Art. 13

Protezione della salute umana e dell’ambiente

In vigore dal 19 nov 2008
Protezione della salute umana e dell’ambiente Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare: a) senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna; b) senza causare inconvenienti da rumori od odori e c) senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:98:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo