Art. 13
Protezione della salute umana e dell’ambiente
In vigore dal 19 nov 2008
Protezione della salute umana e dell’ambiente
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
a)
senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna;
b)
senza causare inconvenienti da rumori od odori e
c)
senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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