Art. 18 · Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi

Art. 18

Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi

In vigore dal 19 nov 2008
Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti pericolosi non siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere la miscelazione a condizione che: a) l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione a norma dell’; b) le disposizioni dell’ siano ottemperate e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto; e c) l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili. 3.   Fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed economica, qualora i rifiuti pericolosi siano stati miscelati senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, si procede alla separazione, ove possibile e necessario, per ottemperare all’.
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