Art. 27
Modifiche
In vigore dal 19 nov 2008
Modifiche
1. La presente direttiva può essere modificata per rendere applicabili, ai fini della direttiva stessa, le modifiche dei codici internazionali di cui all’, punti 16, 17, 18, 23 e 24 entrate successivamente in vigore.
La presente direttiva può essere modificata dalla Commissione anche per rendere applicabili, ai fini della direttiva stessa, eventuali pertinenti modifiche della legislazione.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
2. Dopo l’adozione di nuovi strumenti o protocolli della convenzione STCW, il Consiglio, tenuto conto delle procedure parlamentari degli Stati membri e delle procedure pertinenti in ambito IMO, decide su proposta della Commissione in merito alle modalità di ratifica di questi nuovi strumenti o protocolli e vigila a che siano applicati uniformemente e simultaneamente negli Stati membri.
3. Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all’, punti 16, 17, 18, 21, 22 e 24, possono essere escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell’ del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (10).
Storico versioni
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