Art. 1
Definizioni
In vigore dal 19 nov 2008
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
«comandante», la persona che ha il comando di una nave;
2)
«ufficiale» un membro dell’equipaggio, diverso dal comandante, nominato a tale funzione in forza di leggi o di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza dei contratti collettivi o in base alle consuetudini;
3)
«ufficiale di coperta» l’ufficiale qualificato conformemente alle disposizioni di cui al capitolo II dell’allegato I;
4)
«primo ufficiale di coperta» l’ufficiale gerarchicamente sotto il comandante e al quale compete il comando della nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo;
5)
«ufficiale di macchina» l’ufficiale qualificato conformemente alle disposizioni di cui al capitolo III dell’allegato I;
6)
«direttore di macchina» l’ufficiale di macchina principale, responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;
7)
«primo ufficiale di macchina» l’ufficiale di macchina gerarchicamente sotto il direttore di macchina al quale compete la responsabilità della propulsione meccanica, il funzionamento e la manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di assumerla;
8)
«allievo ufficiale di macchina» una persona che sta effettuando l’addestramento per diventare ufficiale di macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;
9)
«radiooperatore» una persona in possesso di un certificato adeguato rilasciato o riconosciuto dalle autorità competenti ai sensi delle norme radio;
10)
«marinaio» un membro dell’equipaggio della nave diverso dal comandante o dagli ufficiali;
11)
«nave adibita alla navigazione marittima» una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;
12)
«nave battente bandiera di uno Stato membro» una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest’ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un paese terzo;
13)
«viaggi costieri» i viaggi in prossimità di uno Stato membro, come stabilito dallo Stato membro in questione;
14)
«potenza di propulsione» la potenza d’uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;
15)
«nave petroliera» la nave costruita e impiegata per il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati;
16)
«nave chimichiera» la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei prodotti chimici allo stato liquido elencati al capitolo 17 del codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa, di volta in volta vigente;
17)
«nave gasiera» la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei gas liquefatti o altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas, di volta in volta vigente;
18)
«norme radio» le norme radio rivedute, adottate dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per il servizio mobile, di volta in volta vigenti;
19)
«nave da passeggeri» la nave adibita alla navigazione marittima che trasporta più di dodici passeggeri;
20)
«nave da pesca» la nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive del mare;
21)
«convenzione STCW», la convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, del 1978, in quanto applicabile alle materie in oggetto tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all’articolo VII e alla regola I/15 della convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili del codice STCW, entrambi nella loro versione aggiornata;
22)
«servizio radio» le funzioni, a seconda del caso, di guardia, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite conformemente alle norme radio, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS 74) di volta in volta vigente, a discrezione dei singoli Stati membri, delle pertinenti raccomandazioni dell’IMO;
23)
«nave da passeggeri ro-ro» la nave da passeggeri avente spazi per il carico roll on-roll off o spazi delle categorie speciali come definite dalla SOLAS 74, di volta in volta vigente;
24)
«codice STCW» il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione 2 del 1995, nella sua versione aggiornata;
25)
«funzioni» una serie di mansioni, doveri e responsabilità come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ambiente marino;
26)
«compagnia» il proprietario della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l’armatore o il noleggiatore della nave, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità della conduzione della stessa e che, nell’assumere tale responsabilità, si è fatto carico di tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi della presente direttiva;
27)
«certificato adeguato» un certificato rilasciato e convalidato conformemente alla presente direttiva che legittima il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionato sul certificato su una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio, potenza e propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita;
28)
«servizio di navigazione» il servizio a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un certificato o per il conseguimento di un’altra qualifica;
29)
«riconosciuto» riconosciuto da uno Stato membro a norma della presente direttiva;
30)
«paese terzo» paese che non è uno Stato membro;
31)
«mese» un mese civile o trenta giorni risultanti da periodi di durata inferiore ad un mese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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