Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 19 nov 2008
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «comandante», la persona che ha il comando di una nave; 2) «ufficiale» un membro dell’equipaggio, diverso dal comandante, nominato a tale funzione in forza di leggi o di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza dei contratti collettivi o in base alle consuetudini; 3) «ufficiale di coperta» l’ufficiale qualificato conformemente alle disposizioni di cui al capitolo II dell’allegato I; 4) «primo ufficiale di coperta» l’ufficiale gerarchicamente sotto il comandante e al quale compete il comando della nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo; 5) «ufficiale di macchina» l’ufficiale qualificato conformemente alle disposizioni di cui al capitolo III dell’allegato I; 6) «direttore di macchina» l’ufficiale di macchina principale, responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave; 7) «primo ufficiale di macchina» l’ufficiale di macchina gerarchicamente sotto il direttore di macchina al quale compete la responsabilità della propulsione meccanica, il funzionamento e la manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di assumerla; 8) «allievo ufficiale di macchina» una persona che sta effettuando l’addestramento per diventare ufficiale di macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti; 9) «radiooperatore» una persona in possesso di un certificato adeguato rilasciato o riconosciuto dalle autorità competenti ai sensi delle norme radio; 10) «marinaio» un membro dell’equipaggio della nave diverso dal comandante o dagli ufficiali; 11) «nave adibita alla navigazione marittima» una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali; 12) «nave battente bandiera di uno Stato membro» una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest’ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un paese terzo; 13) «viaggi costieri» i viaggi in prossimità di uno Stato membro, come stabilito dallo Stato membro in questione; 14) «potenza di propulsione» la potenza d’uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale; 15) «nave petroliera» la nave costruita e impiegata per il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati; 16) «nave chimichiera» la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei prodotti chimici allo stato liquido elencati al capitolo 17 del codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa, di volta in volta vigente; 17) «nave gasiera» la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei gas liquefatti o altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas, di volta in volta vigente; 18) «norme radio» le norme radio rivedute, adottate dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per il servizio mobile, di volta in volta vigenti; 19) «nave da passeggeri» la nave adibita alla navigazione marittima che trasporta più di dodici passeggeri; 20) «nave da pesca» la nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive del mare; 21) «convenzione STCW», la convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, del 1978, in quanto applicabile alle materie in oggetto tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all’articolo VII e alla regola I/15 della convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili del codice STCW, entrambi nella loro versione aggiornata; 22) «servizio radio» le funzioni, a seconda del caso, di guardia, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite conformemente alle norme radio, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS 74) di volta in volta vigente, a discrezione dei singoli Stati membri, delle pertinenti raccomandazioni dell’IMO; 23) «nave da passeggeri ro-ro» la nave da passeggeri avente spazi per il carico roll on-roll off o spazi delle categorie speciali come definite dalla SOLAS 74, di volta in volta vigente; 24) «codice STCW» il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione 2 del 1995, nella sua versione aggiornata; 25) «funzioni» una serie di mansioni, doveri e responsabilità come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ambiente marino; 26) «compagnia» il proprietario della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l’armatore o il noleggiatore della nave, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità della conduzione della stessa e che, nell’assumere tale responsabilità, si è fatto carico di tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi della presente direttiva; 27) «certificato adeguato» un certificato rilasciato e convalidato conformemente alla presente direttiva che legittima il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionato sul certificato su una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio, potenza e propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita; 28) «servizio di navigazione» il servizio a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un certificato o per il conseguimento di un’altra qualifica; 29) «riconosciuto» riconosciuto da uno Stato membro a norma della presente direttiva; 30) «paese terzo» paese che non è uno Stato membro; 31) «mese» un mese civile o trenta giorni risultanti da periodi di durata inferiore ad un mese.
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