Art. 3
Formazione e abilitazione
In vigore dal 19 nov 2008
Formazione e abilitazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare che svolge le proprie mansioni a bordo di una nave di cui all’ riceva una formazione conforme come minimo ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell’allegato I della presente direttiva, e sia titolare del certificato definito nell’ o del certificato adeguato definito nell’, punto 27.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i membri dell’equipaggio che devono essere abilitati conformemente alla regola III/10.4 della SOLAS 74 siano formati e abilitati a norma della presente direttiva.
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