Art. 5
Certificati e convalide
In vigore dal 19 nov 2008
Certificati e convalide
1. I certificati sono rilasciati a norma dell’.
2. I certificati per comandanti, ufficiali e radiooperatori sono convalidati dallo Stato membro come prescritto dal presente articolo.
3. I certificati sono rilasciati conformemente alla regola I/2, paragrafo 1 della convenzione STCW.
4. Per i radiooperatori, gli Stati membri possono:
a)
includere le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme nell’esame per il rilascio di un certificato che sia conforme alle norme radio; oppure
b)
rilasciare un certificato separato nel quale è indicato che il possessore ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme.
5. A discrezione di ciascuno Stato membro, la convalida può essere incorporata nel modello del certificato emesso ai sensi della sezione A-I/2 del codice STCW. In tal caso la convalida deve essere effettuata nella forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 1. Se emessa altrimenti, la convalida deve avere la forma indicata al paragrafo 2 della stessa sezione. Le convalide sono rilasciate conformemente all’articolo VI, paragrafo 2, della convenzione STCW.
6. Lo Stato membro che riconosce un certificato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, appone sullo stesso una convalida che ne attesti il riconoscimento. La convalida deve avere la forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3 del codice STCW.
7. Le convalide di cui ai paragrafi 5 e 6:
a)
possono essere emesse mediante documento separato;
b)
a ciascuna deve essere assegnato un numero unico, ad eccezione delle convalide attestanti il rilascio di un certificato alle quali può essere assegnato lo stesso numero del certificato oggetto dell’attestazione, purché si tratti di un numero unico;
c)
decadono quando cessa la validità del certificato sul quale sono apposte o quando lo stesso è revocato, sospeso o annullato dallo Stato membro o paese terzo che l’ha emesso e, comunque, dopo cinque anni dal loro rilascio.
8. La convalida deve indicare la qualifica in cui il titolare del certificato è abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili nello Stato membro.
9. Gli Stati membri possono usare modelli differenti da quello contenuto nella sezione A-I/2 del codice STCW, purché, come minimo, le informazioni occorrenti siano espresse in caratteri romani e in numeri arabi, tenuto conto delle variazioni consentite dalla sezione A-I/2.
10. Fatto salvo l’, paragrafo 7, qualsiasi certificato previsto dalla presente direttiva deve essere tenuto a disposizione in originale a bordo della nave sulla quale il titolare presta servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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