Art. 11

Norme mediche — rilascio e registrazione di certificati

In vigore dal 19 nov 2008
Norme mediche — rilascio e registrazione di certificati 1.   Gli Stati membri adottano norme riguardanti l’idoneità fisica della gente di mare, in particolare la vista e l’udito. 2.   Gli Stati membri assicurano che i certificati siano rilasciati solo ai candidati che possiedono i requisiti di cui al presente articolo. 3.   Per il rilascio dei certificati i candidati devono dimostrare: a) la loro identità; b) di avere un’età non inferiore a quella prevista per il certificato richiesto dalle regole di cui all’allegato I; c) di possedere i requisiti di idoneità fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l’udito, stabiliti dallo Stato membro e un documento in corso di validità che attesti la loro idoneità fisica, emesso da un medico debitamente abilitato riconosciuto dalla autorità competente dello Stato membro; d) di aver effettuato il servizio di navigazione e tutte le relative attività di formazione obbligatorie prescritti dalle regole dell’allegato I per il rilascio del certificato richiesto; e) di avere le competenze del livello prescritto dalle regole dell’allegato I per le qualifiche, le funzioni e i livelli che vanno indicati nella convalida del certificato. 4.   Gli Stati membri si impegnano a: a) mantenere un registro o registri di tutti i certificati e le convalide per comandanti, ufficiali e, ove previsto, marinai, che sono stati rilasciati, sono scaduti o sono stati rinnovati, sospesi o annullati o dei quali è stato denunciato lo smarrimento o la distruzione, e delle dispense concesse; b) comunicare informazioni relative a tali certificati, convalide e dispense agli altri Stati membri o ad altre parti della convenzione STCW e alle compagnie che intendano verificare l’autenticità e la validità dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati o l’assunzione a bordo di una nave.
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