Art. 10
Norme di qualità
In vigore dal 19 nov 2008
Norme di qualità
1. Gli Stati membri assicurano:
a)
che tutte le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di abilitazione, di convalida e di rinnovo condotte da enti o agenzie non appartenenti alla pubblica amministrazione o sotto la loro autorità siano costantemente controllate attraverso un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento di obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l’esperienza di istruttori ed esaminatori;
b)
che qualora tali attività siano condotte da enti o agenzie pubbliche, sia applicato un sistema di norme di qualità;
c)
che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e identifichino livelli di cognizioni, di capacità di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla convenzione STCW;
d)
che il campo di applicazione delle norme di qualità abbracci la gestione del sistema di abilitazione, tutti i corsi e i programmi di formazione, gli esami e le valutazioni effettuate dagli Stati membri o sotto la loro autorità, le qualifiche e l’esperienza di istruttori ed esaminatori e si estenda fino a comprendere le politiche, i sistemi, i controlli e le revisioni interne della qualità adottati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti.
Gli obiettivi e le relative norme di qualità di cui alla lettera c) del primo comma possono essere specificati distintamente per ogni corso e programma di formazione e devono includere la gestione del sistema di abilitazione.
2. Gli Stati membri assicurano altresì che una valutazione indipendente delle conoscenze, delle capacità di comprensione, delle abilità e competenze acquisite delle attività di valutazione nonché della gestione del sistema di abilitazione, sia attuata ad intervalli non superiori a cinque anni da persone qualificate, non aventi interessi nelle attività in questione, al fine di verificare che:
a)
tutte le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attività conseguenti siano conformi alle disposizioni previste e alle procedure formali e siano idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti;
b)
i risultati di ogni valutazione indipendente siano documentati e sottoposti all’attenzione dei responsabili del settore oggetto della valutazione;
c)
si intraprendano azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate.
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione concernente la valutazione di cui al paragrafo 2 entro sei mesi dalla data in cui è stata effettuata la valutazione.
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