Art. 8

Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali

In vigore dal 19 nov 2008
Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali 1.   Gli Stati membri adottano e fanno applicare le misure adeguate per prevenire le frodi e altre prassi illegali riguardanti la procedura di certificazione o i certificati rilasciati e convalidati dalle loro autorità competenti e fanno sì che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti ad individuare e lottare contro le pratiche fraudolente e scambiano informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e di paesi terzi in materia di certificazione dei marittimi. Gli Stati membri ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Gli Stati membri inoltre ne informano immediatamente qualsiasi paese terzo con il quale abbiano concluso un accordo conformemente alla regola I/10, paragrafo 1.2, della convenzione STCW. 3.   Su richiesta dello Stato membro ospitante, le autorità competenti di un altro Stato membro forniscono la conferma o il rifiuto per iscritto dell’autenticità dei certificati dei marittimi, le relative convalide o qualsiasi altro titolo di formazione da questo rilasciato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:106:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo