Art. 9

Sanzioni o provvedimenti disciplinari

In vigore dal 19 nov 2008
Sanzioni o provvedimenti disciplinari 1.   Gli Stati membri adottano le procedure idonee allo svolgimento di un’indagine imparziale per i casi di denuncia di comportamenti incompetenti, sotto forma di azione o di omissione, che possano arrecare una diretta minaccia alla sicurezza della vita o delle cose in mare o all’ambiente marino, posti in essere dai possessori di certificato o convalida rilasciati da uno Stato membro in connessione con l’adempimento delle funzioni di cui al certificato, nonché per la revoca, la sospensione e l’annullamento dei certificati per tali motivi e per la prevenzione delle frodi. 2.   Ciascuno Stato membro adotta sanzioni o provvedimenti disciplinari per i casi di inosservanza delle norme nazionali adottate in attuazione della presente direttiva relativamente a navi battenti la sua bandiera e a gente di mare debitamente abilitata dallo stesso Stato membro. 3.   In particolare, tali sanzioni o provvedimenti disciplinari devono essere previsti e applicati nei casi in cui: a) una compagnia o un comandante assumano una persona che non possiede un certificato come prescritto dalla presente direttiva; b) un comandante consenta che una funzione o servizio che secondo la presente direttiva debba essere assolto dal possessore di un certificato adeguato avente una data qualifica, sia svolto da una persona priva del certificato necessario, o di una valida esenzione o dei documenti di cui all’, paragrafo 7; oppure c) una persona ottenga con l’inganno o con documenti contraffatti un’assunzione che comporti l’assolvimento di una funzione o servizio in una qualifica che ai sensi della presente direttiva deve essere svolto da persone in possesso di un certificato o di una dispensa. 4.   Gli Stati membri nella cui giurisdizione hanno sede compagnie o soggetti che vi è chiaro motivo di ritenere responsabili o a conoscenza di qualsiasi manifesta violazione della presente direttiva ai sensi del paragrafo 3, collaborano con qualsiasi Stato membro o altra parte della convenzione STCW che comunichi loro l’intenzione di avviare un’azione nell’ambito della propria giurisdizione.
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