Art. 11
Norme mediche — rilascio e registrazione di certificati
In vigore dal 19 nov 2008
Norme mediche — rilascio e registrazione di certificati
1. Gli Stati membri adottano norme riguardanti l’idoneità fisica della gente di mare, in particolare la vista e l’udito.
2. Gli Stati membri assicurano che i certificati siano rilasciati solo ai candidati che possiedono i requisiti di cui al presente articolo.
3. Per il rilascio dei certificati i candidati devono dimostrare:
a)
la loro identità;
b)
di avere un’età non inferiore a quella prevista per il certificato richiesto dalle regole di cui all’allegato I;
c)
di possedere i requisiti di idoneità fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l’udito, stabiliti dallo Stato membro e un documento in corso di validità che attesti la loro idoneità fisica, emesso da un medico debitamente abilitato riconosciuto dalla autorità competente dello Stato membro;
d)
di aver effettuato il servizio di navigazione e tutte le relative attività di formazione obbligatorie prescritti dalle regole dell’allegato I per il rilascio del certificato richiesto;
e)
di avere le competenze del livello prescritto dalle regole dell’allegato I per le qualifiche, le funzioni e i livelli che vanno indicati nella convalida del certificato.
4. Gli Stati membri si impegnano a:
a)
mantenere un registro o registri di tutti i certificati e le convalide per comandanti, ufficiali e, ove previsto, marinai, che sono stati rilasciati, sono scaduti o sono stati rinnovati, sospesi o annullati o dei quali è stato denunciato lo smarrimento o la distruzione, e delle dispense concesse;
b)
comunicare informazioni relative a tali certificati, convalide e dispense agli altri Stati membri o ad altre parti della convenzione STCW e alle compagnie che intendano verificare l’autenticità e la validità dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati o l’assunzione a bordo di una nave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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