Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 19 nov 2008
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione:
a)
delle navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti ad uno Stato membro o gestite da uno Stato membro esclusivamente a fini governativi e non commerciali;
b)
delle navi da pesca;
c)
delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d)
delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
Storico versioni
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