Art. 25

Controllo periodico dell’adempimento

In vigore dal 19 nov 2008
Controllo periodico dell’adempimento La Commissione, fatti salvi i poteri ad essa conferiti dall’articolo 226 del trattato, verifica regolarmente ed almeno ogni cinque anni, con l’assistenza dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, che gli Stati membri adempiano alle norme minime stabilite dalla presente direttiva.
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