Art. 29

Disposizioni transitorie

In vigore dal 19 nov 2008
Disposizioni transitorie Qualora uno Stato membro rinnovi o proroghi ai sensi dell’ un certificato rilasciato originariamente ai sensi delle disposizioni applicate anteriormente al 1o febbraio 1997 esso ha facoltà di sostituire i limiti di tonnellaggio indicati nel certificato originale come segue: a) «200 tonnellate di stazza lorda registrata» può essere sostituito con «500 tonnellate di stazza lorda (GT)»; b) «1 600 tonnellate di stazza lorda registrata» può essere sostituito con «3 000 tonnellate di stazza lorda (GT)».
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