Art. 22

In vigore dal 12 feb 2008
1.   Qualora la richiesta di rimborso sia approvata, i rimborsi dell'importo approvato sono versati dallo Stato membro di rimborso al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui all', paragrafo 2, o, se vengono chieste informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei corrispondenti termini di cui all'. 2.   Il rimborso è effettuato nello Stato membro di rimborso o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest'ultimo caso, lo Stato membro di rimborso deduce dall'importo che deve essere pagato al richiedente le spese bancarie relative al trasferimento.
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Art. 22 Direttiva (UE) 2008/9 — Testo vigente | Portale Normativo