Art. 26
In vigore dal 12 feb 2008
Se il rimborso è effettuato dopo l'ultima data per il pagamento ai sensi dell', paragrafo 1, lo Stato membro di rimborso deve al richiedente un interesse sull'importo del rimborso che gli spetta.
Il paragrafo 1 non si applica se il richiedente non fornisce allo Stato membro di rimborso le informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive richieste entro i periodi specificati. Lo stesso vale finché i documenti da trasmettere per via elettronica ai sensi dell' non sono stati ricevuti dallo Stato membro di rimborso.
Storico versioni
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