Art. 19

In vigore dal 12 feb 2008
1.   Lo Stato membro di rimborso notifica senza indugio al richiedente, con mezzi elettronici, la data in cui gli è pervenuta la richiesta. 2.   Lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente la propria decisione di approvare o respingere la richiesta di rimborso entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta in tale Stato membro.
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Art. 19 Direttiva (UE) 2008/9 — Testo vigente | Portale Normativo